Sufficiente la logica del più probabile che non per l’applicazione del DASPO
- Excellentia11
- 22 ott 2024
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Il provvedimento di D.A.SPO. (Divieto di accedere alle manifestazioni sportive) di cui all’art. 6 della legge n. 401/1989, essendo una misura di prevenzione, va ricondotto al diritto amministrativo della prevenzione per l’inequivoca volontà del legislatore di anticipare la soglia della prevenzione alle situazioni di pericolo concreto, per le quali vale la logica del “più probabile che non”, non richiedendosi la certezza dell’oltre ogni ragionevole dubbio che le condotte siano ascrivibili ai soggetti destinatari.
Per l’adozione del D.A.SPO., invero, è sufficiente ed indispensabile un giudizio prognostico negativo in capo ai destinatari fondato su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale di tipo probabilistico improntato a una elevata attendibilità.
Quanto supra riportato è stato sancito dal TAR Sicilia, sez. I, con sentenza n. 1297 del 4/4/2024.
La vicenda processuale risulta inoltre di interesse in relazione a quanto il collegio osserva sulla riconoscibilità causale delle condotte ascritte ai soggetti destinatari di D.A.SPO. al lume della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Invero, i giudici di Strasburgo — pronunciandosi su di una controversia su analoga misura del D.A.SPO. prevista dalla legislazione croata — hanno precisato che l’applicabilità della misura de qua prescinde da una condanna penale, sia per la finalità prevalente della misura, consistente nella creazione di un ambiente che prevenga comportamenti violenti o pericolosi a protezione dell’ordine pubblico e degli altri spettatori, sia per la mancanza di affettività, non consistendo in una privazione della libertà o in una imposizione di obbligazione pecuniaria (Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, sez. I, 8 novembre 2018, ric. n. 19120/15).
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Dott. Mario Piroli
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