Sport dilettantistico: dal 1° gennaio 2025 nuova disciplina IVA
- Excellentia11
- 5 nov 2024
- Tempo di lettura: 4 min

Dal 1° gennaio 2025, salvo proroghe o modifiche, entrerà in vigore la nuova disciplina IVA per Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, emanata al fine di evitare una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione Europea nei confronti dell’Italia, essendo ritenuta la vigente disciplina IVA a favore di ASD e SSD una violazione delle regole eurounitarie in materia di libera concorrenza e libero mercato.
Ciò premesso, va anzitutto evidenziato che non sono previste modifiche relativamente all’applicazione d’imposta ai corrispettivi di cui alle operazioni tipicamente commerciali poste in essere dalle ASD e SSD (es. sponsorizzazioni, pubblicità, gestione di bar all’interno della sede, etc.). Parimenti, nessuna modifica è intervenuta sulle operazioni commerciali poste in essere dalle ASD e SSD che hanno optano per il regime di cui alla Legge n. 398/91, per le quali l’imposta si applica forfettariamente con il versamento dell’IVA incassata nella misura del 50%, tranne che per le cessione di diritti radio TV per i cui corrispettivi l’IVA va versata nella misura dei 2/3.
Le modifiche alle disciplina IVA per le ASD e SSD trovano fondamento nella nuova formulazione degli artt. 4 e 10, punto 20), del DPR n. 633/1972, recata con il comma 15-quater dell’art. 5 del D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito dalla Legge n. 215 del 17 dicembre 2021, ed alla introduzione dell’art. 36-bis al D.L. n. 75 del 22 giugno 2023, con la Legge di conversione n. 112 del 2023.
Tali modifiche comporteranno:
L’eliminazione della collocazione fuori campo IVA delle prestazioni sportive a soci e tesserati;
L’inserimento dell’esenzione per “le prestazioni di servizi connesse con la pratica dello sport o dell’educazione fisica rese da associazioni sportive dilettantistiche alle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica ovvero nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
In attesa dell’entrata in vigore delle appena menzionate modifiche, il legislatore — con l’art. 36-bis del D.L. n. 75 del 22 giugno 2023 — ha previsto che “Le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto”. Con il successivo comma 2, viene fornita un’interpretazione autentica per cui le prestazioni didattiche e formative rese dalle ASD/SSD, fruiscono retroattivamente del regime di esenzione IVA di cui all’art. 10, punto 20), del DPR n. 633/1972.
Il quadro normativo si completa con il mantenimento, fino al 31 dicembre 2024, delle disposizioni dell’art. 4, comma 4, del DPR n. 633/72, che pone le prestazioni sportive dilettantistiche fuori dal campo di applicazione dell’IVA, sia per le ASD che per le SSD. Ciò è stato chiarito dal Decreto Omnibus (D.L. n. 113 del 9 agosto 2024), che ha sciolto i dubbi sulla possibile applicazione anticipata del nuovo regime.
Il passaggio dall’esclusione a quello dell’esenzione IVA comporta l’obbligo, per le ASD e SSD, di dotarsi di una partita IVA, anche per le prestazioni rese agli associati sino ad oggi “fuori campo IVA”. Dal 1° gennaio 2025, difatti, le ASD e SSD saranno tenute a certificare i corrispettivi ricevuti per le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; a tal fine, sarà necessario dotarsi di un registratore telematico o utilizzare la procedura web messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Le operazioni esenti, poi, dovranno essere registrate nei libri contabili IVA, in particolare nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi. Allo stesso tempo, le ASD e SSD dovranno:
Effettuare le liquidazioni periodiche IVA (anche se, trattandosi di operazioni esenti, non ci sarà imposta da versare);
Includere le operazioni esenti nel volume d’affari della dichiarazione annuale IVA.
E’ importante sottolineare che quanto detto può subire delle variazioni in base al regime fiscale adottato. In particolare, i sodalizi sportivi che hanno optato per il regime agevolato della Legge n. 398/91, sono esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. Coloro che sono in regime 398/91 non sono tenuti, inoltre, alle liquidazioni periodiche IVA e alla presentazione della dichiarazione annuale IVA.
Dott. Mario Piroli
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