Quale futuro per il Tribunale Arbitrale dello Sport? Note a margine del caso ISU/Commissione europea
- Excellentia11
- 1 ago 2024
- Tempo di lettura: 6 min
Aggiornamento: 8 ott 2024
Le norme utilizzate dalle federazioni sportive internazionali per l’approvazione preventiva delle competizioni, nonché il relativo sistema sanzionatorio, devono essere soggette ad un effettivo controllo giurisdizionale e ove tali norme contengano disposizioni che attribuiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale, il giudice competente per l’impugnazione del lodo deve poter verificare la conformità di esso agli artt. 101 e 102 del TFUE in materia di libera concorrenza. Il suddetto giudice, inoltre, deve poter (o dover, a seconda del caso) sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in applicazione dell’art. 267 del TFUE, qualora ritenga necessaria una decisione di quest’ultima su una questione di diritto comunitario nell’ambito di una controversia pendente dinanzi a lui.
Quanto appena asserito emerge dalla lettura della decisione del 21 dicembre 2023, C-124/21 P (International Skating Union/Commissione europea), emessa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La vicenda processuale trova origine nell’appello — ad opera dell’International Skating Union (d’ora in avanti ISU) — avverso la sentenza del Tribunale Europeo del 16 dicembre 2020 (T-93/18), su ricorso dell’ISU contro la decisione della Commissione europea dell’8 dicembre 2017 (C - 8230/2017), con il quale era stata sanzionata la federazione per violazione dell’art. 101 del TFUE e dell’art. 53 del EEA. Secondo la Commissione, “[…] la restrizione della libertà commerciale degli atleti e la preclusione dei potenziali concorrenti” trova il suo fondamento, non solo nei criteri per l’approvazione preventiva delle competizioni, ma anche nell’obbligo imposto in capo agli atleti di “accettare il regolamento arbitrale e la competenza esclusiva”. Invero, emergerebbe, in tal contesto, l’esigenza di assicurare un effettivo controllo dei lodi del Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna.
Ciò posto, ulteriori considerazioni sul punto sono poi svolte nel grado di giudizio dinanzi al Tribunale. In particolare, i giudici del Tribunale sostengono che
“L’arbitrato costituisce un metodo generalmente accettato di risoluzione di controversie, avente forza vincolante […] il fatto di stipulare un clausola compromissoria non restringe, di per sé, la concorrenza”;
“Il carattere obbligatorio dell’arbitrato e il fatto che il regolamento arbitrale della ricorrente conferisca al TAS una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alle decisioni di inammissibilità della ricorrente possono essere giustificati da interessi legittimi connessi alla specificità dello sport”;
L’impossibilità di annullare una decisione sportiva, non impedisce, in ogni caso, un ricorso per risarcimento del danno dinanzi a un giudice nazionale, per violazione dell’art. 101 del TFUE, non essendo, peraltro, il giudice nazionale “vincolato alla valutazione effettuata dal TAS”.
Operate tali premesse, il quesito da cui partire è il seguente: qual è la reale capacità dell’arbitrato sportivo internazionale (in specie, il TAS) e, contestualmente, del Tribunale federale svizzero (essendo questo l’unico organo di impugnazione di un lodo del TAS), di garantire il rispetto del diritto eurounitario relativo all’ordine pubblico?
Orbene, ove il TAS sia investito di una controversia avente natura sportiva che riguardi una materia rilevante per l’ordinamento europeo, più specificatamente — si legge nella decisione della Corte — “controversie relative all’esercizio di uno sport quale attività economica e, dunque, rientranti nel diritto della concorrenza dell’UE”, tale organo arbitrale è, necessariamente, esposto al controllo dell’ordinamento europeo. Ciò, tuttavia, non implica che l’arbitrato sulle controversie rilevanti per l’ordinamento europeo non sia ammissibile, bensì che deve essere garantita l’osservanza, a prescindere dal luogo in cui si trovano gli enti che hanno provocato la controversia, l’applicazione e l’osservanza del diritto euronitario. Seppur non direttamente menzionato dalla Corte all’interno della decisione, da quanto si asseriva dovrebbe derivare che anche gli arbitri del TAS dovranno applicare le norme di diritto dell’Unione, ove siano chiamati ad emettere un lodo che esplicherà effetti di rilevanza nell’ordinamento europeo.
L’attenzione della Corte è, più che altro, posta sul giudice dell’impugnazione del lodo, a cui deve essere assicurata, da un lato, la capacità di verificare che il lodo sia conforme ai fondamenti del diritto dell’Unione e, dall’altro lato, la facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in forza dell’art. 267 del TFUE.
In relazione alla capacità di verificare che il lodo sia conforme ai fondamenti del diritto europeo, la soluzione parrebbe essere rappresentata dal comprendere nella definizione di “ordine pubblico” di cui al comma 2, dell’art. 190 della LDIP (Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato), anche i fondamenti del diritto europeo. Sulla facoltà di effettuare un rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE, invece, la soluzione, potrebbe rinvenirsi nella Convenzione di New York del 1958 (sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere); in particolare, in sede di exequatur, il giudice nazionale di uno Stato UE potrebbe rinviare l’eventuale questione alla Corte di Giustizia dell’Unione.
Per soddisfare i dettami della Corte sarà necessario, dunque, trovare un punto di equilibro, valutando (eventualmente) la percorrenza delle soluzioni supra esposte, le quali, seppur, in astratto percorribili, lascerebbero comunque scoperta l’ipotesi in cui non sia richiesto l’exequatur in uno Stato UE, tenendo anche in considerazione che — come affermato dalla Corte nella decisione in commento — non risulta sufficiente la tutela del risarcimento del danno dinanzi al giudice nazionale.
Nel peculiare contesto esposto, qualcosa, tuttavia, pare muoversi. In data 21 giugno 2024, la UEFA ha pubblicato la nuova versione delle Authorisation Rules governing International Club Competitions (d’ora in poi Regole), le quali si connotano per una novità non di poco conto. Invero, nelle precedenti versioni delle suddette Regole, in ipotesi di controversie, l’unica sede possibile per svolgere l’arbitrato TAS era Losanna, in conformità all’art. R28 del Code CAS (Codice di arbitrato in materia sportiva), il quale statuisce che “La sede del CAS e di ogni Collegio arbitrale è Losanna, Svizzera. Tuttavia, se le circostanze lo giustificano e previa consultazione di tutte le parti, il presidente del panel può decidere di tenere un'udienza in un altro luogo e può emettere le opportune istruzioni relative a tale udienza” (traduzione non ufficiale). Nella nuova versione delle Regole, invece, viene espressamente prevista la possibilità in capo alle parti di indicare Dublino come sede per lo svolgimento di un arbitrato TAS. Si veda, in particolare, l’art. 16, comma 3, delle Regole: “[…] La parte che presenta l’atto di appello e/o una domanda cautelare, nella sua prima comunicazione, deve indicare al TAS se accetta la sede di Losanna, Svizzera, come sede arbitrale oppure se la sede arbitrale deve essere Dublino, Irlanda, in deroga all’art. R28 del Codice TAS. In quest’ultimo caso, la UEFA è vincolata alla scelta di Dublino, Irlanda. In caso di mancata indicazione della sede arbitrale ad opera della parte, trova applicazione l’art. R28 del Codice TAS” (traduzione non ufficiale).
Al lume di ciò, la UEFA sembra aver attentamente recepito il “messaggio” lanciato dalla Corte di Giustizia dell’Unione nel caso ISU. Si veda, a tal proposito, anche l’espresso riferimento — nel successivo comma 4 dell’art. 16 delle Regole — all’“ordine pubblico europeo”: “[…] Il lodo del TAS deve indicare la sede dell’arbitrato. Il lodo è definitivo e vincolante, con esclusione della competenza di qualsiasi tribunale ordinario o qualsiasi altro tribunale arbitrale. Ciò non pregiudica il diritto di impugnazione di qualsiasi parte in conformità alla legge applicabile della sede dell’arbitrato, nonché il diritto di contestare l’esecuzione o il riconoscimento di un lodo del TAS per motivi di ordine pubblico (anche europeo) in conformità di qualsiasi legge nazionale o europea” (traduzione non ufficiale).
In definitiva, la scelta della UEFA di indicare una sede alternativa rispetto a Losanna, oltre ad affievolire la supremazia della Svizzera nelle procedure arbitrali del TAS, appare essere una soluzione alle problematiche che la Corte di Giustizia dell’Unione ha evidenziato nella vicenda ISU. Tale soluzione, dunque, a parere dello scrivente, potrà rappresentare un esempio anche per altre organizzazioni sportive.
Dott. Mario Piroli
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