Premi in ambito FIPAV: la guida completa
- Excellentia11
- 17 feb
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In seguito all’entrata in vigore della c.d. Riforma dello Sport, ed in particolare della parte relativa all’abolizione del vincolo sportivo – contenuta nel D. Lgs. 36/2021 –, le Federazioni Sportive Nazionali hanno intrapreso, a loro volta, un percorso di riforma dei propri regolamenti interni in recepimento della novellata disciplina di fonte statale. Nel quadro regolamentare della Federazione Italiana Pallavolo, sono stati istituiti tre “Premi” all’interno del Regolamento Affiliazione e Tesseramento (RAT), volti a ricompensare quei sodalizi (di seguito, anche indicati come società o club), che abbiano contribuito alla crescita tecnico-agonistica di taluni atleti.
Occorre premettere tuttavia, che simili sistemi di premialità non sono una novità all’interno degli ordinamenti delle Federazioni Sportive Nazionali: ad esempio, in ambito calcistico, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, all’interno delle proprie Norme Organizzative Interne della Federazione, ha da lungo tempo già previsto premi e indennità in favore dei club, quali, il Premio di Tesseramento, Premio di Formazione Tecnica, Indennità di Preparazione e Premio alla Carriera.
Un’ultima fondamentale precisazione introduttiva: sono da tenere distinti gli istituti del tesseramento, atto con il quale un soggetto – ai fini che qua rilevano, l’atleta – diviene ufficialmente parte dell’ordinamento federale su base stagionale, e dello svincolo, o più precisamente, cessazione del vincolo sportivo. Quest’ultimo è da intendersi quale legame – pluriennale – tra sodalizio e atleta, che, sino all’introduzione della riforma, salvo alcune rare eccezioni, limitava la libertà di circolazione dell’atleta anche nelle stagioni successive a quella nella quale era avvenuto il primo tesseramento.
Premio di Tesseramento, art. 55 RAT.
La società che proceda a tesserare un atleta il quale, nel corso di una stagione sportiva (decorrente dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell’anno solare seguente), verrà a compiere 14 anni, nel settore femminile, o 15 anni nel settore maschile, è tenuta a corrispondere un contributo di natura economica, definito Premio di Tesseramento, al club – o ai club – presso il quale l’atleta stesso è stato tesserato nelle 4 stagioni antecedenti. Tale contributo economico è devoluto allo sviluppo dell’attività giovanile del club percipiente, e trova la sua ratio nella volontà del Legislatore Federale di valorizzare il lavoro compiuto della società che ha contribuito, con le proprie risorse, alla crescita tecnico-agonistica dell’atleta.
Il club di nuovo tesseramento sarà tenuto a corrispondere il premio alla società (o alle società) creditrice per ogni stagione successiva a quella in cui lo stesso matura, sino alla stagione del compimento del 18° anno nel settore femminile, o del 19° anno per quanto il settore maschile.
Tale premio è riconosciuto a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 in avanti, pertanto, la relativa corresponsione grava in capo a quelle società che, nella stagione 2024/2025 o nelle successive, tesserano un atleta che compie la predetta età nel corso della stagione sportiva. È esclusa l’efficacia retroattiva della norma: qualora un atleta abbia raggiunto l’età di riferimento nel corso delle stagioni 2023/2024 e precedenti, non si verifica il presupposto per il quale il premio risulta dovuto.
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Con riferimento alla quantificazione, il relativo valore viene stabilito con cadenza biennale dal Consiglio Federale, sulla base del massimo campionato cui partecipa la società di destinazione; il quantum per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026 è riportato nella tabella qui di seguito:

In caso l’atleta, prima del compimento dell’età rilevante ai fini della maturazione premio, sia stato tesserato con un’unica società, a quest’ultima spetterà l’importo integrale. Qualora, diversamente, l’atleta sia stato tesserato con plurime società, il premio verrà ripartito pro-quota; sostanzialmente suddividendone per 4 il valore, e destinando ogni quarto alla relativa società, o più di un quarto qualora l’atleta sia rimasto in un sodalizio per più di una stagione.
Le quote del Premio di Tesseramento corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l’atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere, inattive o non più affiliate alla FIPAV, non dovranno essere corrisposte dalla società debitrice del Premio di Tesseramento, e non saranno peraltro cumulabili con le quote delle altre società eventualmente titolari di una frazione del premio; semplicemente, questa frazione non sarà destinata.
Il Premio, salvo diverso accordo tra le società interessate, dovrà essere corrisposto dalla società debitrice entro 3 mesi dal tesseramento dell’atleta. Tuttavia, qualora quest’ultima non dovesse provvedere entro tale termine alla corresponsione della somma, la controparte creditrice decade dal diritto a percepire il premio al termine della stagione sportiva in cui questo è maturato, qualora:
(I) non ne richieda il pagamento;
(II) non si rivolga agli organi della FIPAV competenti in materia.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 55 RAT è poi previsto che, ove persista l’inadempimento della società debitrice, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 53, comma 5 RAT, il quale recita testualmente che “La società inadempiente, per le decisioni del collegio arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, non potrà riaffiliarsi per la stagione successiva fino a quando non ottempererà a quanto dovuto.”. Detto Collegio Arbitrale, secondo sia il comma 4 dell’art. 53 RAT, sia il comma 6 dell’art. 60 RAT, sarebbe previsto all’art. 31 bis del Regolamento Giurisdizionale FIPAV. In realtà, si fa presente, che, ad oggi, tale Collegio Arbitrale non è ancora stato istituito, e manca, altresì, all’interno del Regolamento Giurisdizionale il riferimento normativo menzionato (art. 31 bis). Tale apparente corto circuito lascia presumere che, in breve tempo, sull’abbrivio di una riforma federale di più ampio respiro, sarà istituito un Collegio Arbitrale in seno alla FIPAV al quale devolvere – tra l’altro – controversie di natura economica, e che sarà tenuto a pronunciarsi sulla eventuale persistenza dell’inadempimento del club debitore, che, se accertata, impedirà a tale ultimo la riaffiliazione per la stagione successiva.
Interessante, infine, la limitazione del campo di applicazione soggettivo della norma in discorso, che, per espressa previsione del comma 7, non sono applicabili agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.
Premio di Formazione Tecnica, art. 56 RAT.
A partire al 30 giugno 2024, la società con la quale un atleta sottoscriva il suo primo contratto di lavoro sportivo acquisendone il diritto alla prestazione sportiva, è tenuta a corrispondere il Premio di Formazione Tecnica alle c.d. Società Formatrici. Tale premio, – che il Legislatore Federale ha dovuto implementare in quanto prescritto ai sensi dell’art. 31, comma 2, lett b), del D. Lgs. 36/2021 –, consiste in un riconoscimento cui hanno diritto i club che abbiano contribuito alla formazione tecnico-agonistica dell’atleta che ottiene la qualifica di lavoratore sportivo, in ottica di valorizzazione del loro operato.
Ai fini dell’applicazione della norma in discorso, sono da considerarsi Società Formatrici i club per i quali, l’atleta, in assenza di contratto di lavoro, sia stato tesserato, a titolo definitivo o temporaneo, nei periodi come di seguito riportati:
(I) Per il settore femminile, tra la stagione sportiva in cui l’atleta ha compiuto 14 anni e quella in cui ha compiuto 18 anni;
(II) Per il settore maschile, tra la stagione sportiva in cui l’atleta ha compiuto 15 anni e quella in cui ha compiuto 19 anni.
Il Consiglio Federale è incaricato, con cadenza biennale, a stabilire quali siano le variabili idonee alla quantificazione del premio; per il biennio 2024/2025 e 2025/2026 è calcolato tenendo in considerazione: (I) il coefficiente base del Premio di Formazione Tecnica; (II) alla durata del rapporto contrattuale; (III) al valore patrimoniale o al valore medio annuo del contratto, in caso di contratto di durata pluriennale. (IV) ai “coefficienti campionato” relativi al campionato effettivo cui partecipa l’atleta, che ha sottoscritto il contratto. Con riferimento a quest’ultima variabile, qualora nel corso della stagione l’atleta verrà trasferito dalla società con la quale ha sottoscritto il contratto ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il Premio di Formazione Tecnica verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione.

Quanto alla ripartizione del Premio, qualora nel periodo di riferimento vi siano molteplici Società Formatrici, è necessario compiere una ripartizione del valore del premio in conformità ai criteri e le modalità determinate dal Consiglio Federale; ad oggi, le FAQs presenti sul sito istituzionale della Federazione, con funzione integrativa al RAT, chiariscono che il premio vada ripartito fra plurime Società Formatrici come segue:
(I) 14 anni F – 15 anni M: quota del 25% alla Società Formatrice;
(II) 15 anni F – 16 anni M: quota del 25% alla Società Formatrice;
(III) 16 anni F – 17 anni M: quota del 20% alla Società Formatrice;
(IV) 17 anni F – 18 anni M: quota del 15% alla Società Formatrice;
(V) 18 anni F – 19 anni F: quota del 15 % alla Società Formatrice.
Inoltre, qualora nel corso di una singola stagione sportiva si rinvengano più Società Formatrici per le quali l’atleta sia stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo, l’ammontare della frazione del Premio riferito a quella stagione, si ripartisce proporzionalmente tra le diverse Società, con esclusione, ai fini del computo, di quelle con le quali l’atleta è stato tesserato per un periodo inferiore ai 3 mesi.
Le quote del Premio di Formazione Tecnica corrispondenti alle stagioni sportive e/o alle frazioni delle stesse in cui l’atleta è stato tesserato a titolo definitivo o temporaneo per società estere, inattive, o non più affiliate alla FIPAV, non dovranno essere corrisposte dalla società tenuta al pagamento del premio in analisi. Pertanto, in caso di mancata affiliazione di una o più società formatrici che devono beneficiare del premio, la loro parte non sarà cumulabile con la frazione di altra società, e semplicemente, non verrà corrisposta.
Quanto alle tempistiche per la corresponsione, per le stagioni 2024/2025 e 2025/2026, salvo diverso accordo tra le società interessate, la somma dovrà essere corrisposta in due rate, di cui la prima non oltre 3 mesi dalla data sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo, mentre la seconda non oltre 15 mesi da tale sottoscrizione. Anche in questo caso, il club creditore del Premio di Formazione Tecnica decade dal diritto a percepirlo al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è maturato, qualora:
(I) non si attivi per richiederne il pagamento;
(II) non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia.
Anche ai sensi del comma 8, art. 56 RAT, è previsto che, ove persista l’inadempimento della società tenuta alla corresponsione del premio, si applicheranno, per quanto compatibili, le previsioni del precedente articolo 53, comma 5 RAT. Vale, quindi, la stessa considerazione svolta in precedenza circa l’attuale inesistenza dell’organo arbitrale deputato ad accertare l’inadempimento di un club, ma, certamente, di prossima istituzione. Anche per quanto concerne il premio di Formazione Tecnica, le relative norme non sono applicabili agli atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.
Premio di Compensazione, art. 61 RAT.
Tale premio, differentemente dai due precedentemente esplicati, trova applicazione temporanea ed una tantum per ogni singolo atleta. La ratio soggiacente alla sua istituzione è di tutta evidenza: il Legislatore Federale, in seguito all’entrata in vigore del D. Lgs. 36/2021, ha inteso compensare – dunque, il nome del premio – economicamente le risorse di varia natura sostenute dai club che, nel momento in cui è entrata in vigore la Riforma dello Sport, determinando l’abolizione del vincolo sportivo, sono stati privati di un tassello del proprio progetto tecnico per la successiva stagione. Giuridicamente, tale somma può essere equiparata ad un’indennità, la quale spetta ad una parte che si trovi in una situazione di svantaggio, in seguito non ad un’attività illecita perpetrata da un’altra parte, ma conseguentemente all’esercizio di un diritto soggettivo di cui quest’ultima è titolare.
Quanto ai profili applicativi, il premio spetta alla società di ultimo tesseramento, che, in assenza di un contratto di lavoro sportivo in essere con un atleta nel corso della stagione 2023/2024, a far data dalla stagione 2024/2025, ha visto lo stesso tesserarsi presso altra società. Tale ultima, tesserando l’atleta e beneficiando delle prestazioni di quest’ultimo, risulta così debitrice, nei confronti del precedente club, del Premio di Compensazione.
Il suo importo può essere calcolato confrontando due tabelle pubblicate sul sito istituzionale della Federazione (consultabili su: https://guidapratica.federvolley.it/campionati-indoor/tesseramento/la-nuova-riforma/tabella-c.pdf e https://guidapratica.federvolley.it/campionati-indoor/tesseramento/la-nuova-riforma/tabella-d.pdf) sulla base di criteri quali: (I) campionato di serie o di categoria disputato dall’atleta nella stagione 2023/2024 o, comunque, l’ultimo campionato giocato; (II) campionato effettivo di destinazione dell’atleta per la stagione nella quale è maturato il premio; (III) numero ininterrotto di anni di tesseramento con la società di ultimo tesseramento; (IV) convocazione e partecipazione alle fasi finali del Trofeo dei Territori, del Trofeo delle Regioni e delle Nazionali Giovanili partecipanti a manifestazioni ufficiali. Ove concorrano più presupposti della presente variabile, verrà presa in considerazione quella di maggiore rilevanza.
Se nel corso della stagione l’atleta verrà trasferito dalla società di nuovo tesseramento ad altra società partecipante ad un campionato di serie superiore, il Premio di Compensazione verrà rideterminato in base ai nuovi parametri di riferimento del nuovo campionato di destinazione.
Quanto poi alle modalità di adempimento, in mancanza di diverso accordo tra le parti interessate, la somma dovrà essere corrisposta in due rate, delle quali, la prima, non oltre 5 mesi dalla data del tesseramento dell’atleta, e la seconda non oltre 18 mesi dalla data del tesseramento. In caso di concorso tra Premio di Compensazione e Premio di Formazione Tecnica, la corresponsione della somma complessiva potrà essere effettuata in 3 rate, rispettivamente entro i 5, 18 e 23 mesi dal tesseramento dell’atleta (non rilevando quindi, in questo caso, la data di sottoscrizione del contratto di lavoro sportivo). Così come le scadenze appena descritte, è da ritenersi derogabile anche il quantum del Premio, come logicamente deducibile, e come, oltretutto, confermato dalle FAQs. È da specificare, che il concorso tra il Premio di Compensazione ex art. 61 RAT e il Premio di Formazione Tecnica ex art. 56 RAT è possibile nei casi in cui, all’inizio della stagione 2024/2025, si siano verificati ambedue i presupposti richiesti dalle relative norme, e cioè che un atleta, cambiando sodalizio, stipuli contestualmente il suo primo contratto di lavoro sportivo, nella misura in cui il precedente club rivesta la qualifica di Società Formatrice a mente dell’art. 56 RAT. Anche in questo caso, il diritto a percepire il Premio di Compensazione è soggetto a decadenza; precisamente, a mente del comma 5, art. 61 RAT, al termine della stagione sportiva successiva a quella nella quale diviene esigibile, se la società avente diritto:
(I) non si attivi richiedendone il pagamento;
(II) non si rivolga agli organi della FIPAV competenti per materia.
Anche in questo caso, è presente la previsione che statuisce che, in caso di persistenza di inadempimento, si applicheranno, nei confronti della società creditrice, per quanto compatibili, le previsioni di cui all’art. 53, comma 5 RAT; conseguentemente, si reiterano nuovamente le considerazioni già svolte in precedenza circa l’istituzione del Collegio Arbitrale. Si specifica che, essendo presente un differente dies a quo del termine di decadenza rispetto a quanto previsto negli articoli relativi agli altri due premi, non si esclude che, la diversa formulazione letterale – e conseguente differenza sostanziale –, possa condurre, nel prossimo futuro, a diverse interpretazioni. Le FAQs, peraltro, dispongono che il diritto “Decade al termine della stagione sportiva nel quale è stato maturato (…)”, rendendo ancor più contorto risalire al corretto dies a quo di detto termine. Con riferimento ad un’eventuale persistenza dell’inadempimento del club debitore, è precisato nelle FAQs, che, tale circostanza non è idonea a ripercuotere effetti negativi nella sfera giuridica dell’atleta.
Per quanto concerne poi la quantificazione del premio, oltre a quanto già detto, occorre specificare che le tabelle suddividono gli atleti in due fasce di età, ovverosia dai 14 ai 19 anni (tabella C) e dai 20 ai 34 anni compiuti al termine della stagione 2023/2024, quindi in data 30 giugno 2024 (tabella D). Nulla è previsto per gli atleti che, nella stagione 2023/2024 avessero già almeno 34 anni: ciò ha una precisa motivazione, da ricercarsi nel regime previgente alla riforma, in virtù del quale, la durata del vincolo sportivo, per gli atleti di età superiore ai 34 anni, risultava comunque di durata annuale. Sulla scorta di ciò, l’abolizione del vincolo pluriennale non ha inciso in maniera negativa nella sfera giuridica di un club che avesse tesserato un atleta con più di 34 anni, in quanto, a quest’ultimo era già concesso il trasferimento presso altro sodalizio al termine di ogni stagione. Anche in questo caso, è esclusa l’applicabilità della disciplina concernente il premio in esame qualora si tratti di atleti che praticano le specialità, discipline e varianti della pallavolo attribuibili alla FIPAV a livello internazionale e previste dallo Statuto Federale.
Di importanza fondamentale, poi, il dato letterale del comma 6 dell’articolo 61 RAT, a mente del quale “Se l’atleta, per la stagione 24/25, rinnoverà il proprio tesseramento con la medesima società con la quale era tesserato nella stagione 23/24 il Premio di Compensazione (…) sarà dovuto a quest’ultima al 30 giugno 2025, se l’atleta deciderà di trasferirsi ad altro sodalizio. (…)”. In aggiunta, nelle FAQs viene affermato che, qualora un atleta non abbia esercitato il recesso, ma ciononostante sia trasferito ad altra società in seguito ad un accordo con il club di appartenenza, quest’ultimo diviene comunque titolare del diritto a percepire premio. Sono chiari, pertanto, i risvolti applicativi. A prescindere dal presupposto che permette all’atleta di migrare verso un altro club, sia esso l’esercizio della facoltà di recesso dal vincolo associativo, sia esso la concessione del nulla osta da parte del club titolare del tesseramento, tale premio è comunque dovuto. Ciò significa che, la debenza del Premio di Compensazione non è legata all’attivazione o mancata attivazione del pallavolista nel manifestare la propria volontà di recedere dal vincolo, ma piuttosto, come detto, alla volontà del Legislatore Federale di riconoscere un indennizzo in termini economici in capo ai club affiliati nel periodo di transizione dal precedente regime, a quello nuovo.
Dott.ssa Giorgia Costa
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