Nullo il mandato stipulato dall’Agente sportivo che non ha completato la domanda di iscrizione al Registro
- Excellentia11
- 28 gen
- Tempo di lettura: 2 min

L’attività di Agente sportivo, per espressa previsione di legge e corrispondenti disposizioni regolamentari federali, può essere esercitata esclusivamente da soggetti iscritti nel Registro Nazionale tenuto presso il CONI e nel Registro Federale della specialità all’uopo prescelta, pena la nullità del mandato sportivo stipulato, nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari.
Ciò posto, la Commissione Federale (FIGC) Agenti sportivi — nel procedimento n. 1/24-25 trattato nel C.U. n. 6/2024/2025 — ha sanzionato un Agente sportivo che aveva stipulato un mandato non avendo, tuttavia, completato la domanda di iscrizione in sede federale. Sul punto, il Collegio giudicante ha ritenuto di dover distinguere in termini generali, anche ai fini della commisurazione della sanzione, le possibili casistiche in considerazione della complessa procedura di iscrizione degli Agenti sportivi, che prevede un duplice necessario procedimento di verifica dei medesimi requisiti per conseguire l’iscrizione. Sulla base di tale presupposto si ritiene di poter graduare la responsabilità dell’agente in ragione della intensità della violazione e della intenzionalità della condotta, tenendo conto delle seguenti fattispecie:
mancata presentazione della domanda di iscrizione, in assenza dei requisiti richiesti dalle norme;
mancata presentazione della domanda di iscrizione, in presenza dei requisiti richiesti dalle norme;
mancata definizione della procedura di iscrizione federale a fronte di domanda presentata;
mancata definizione della doppia procedura di iscrizione, seppure in presenza della acquisita approvazione della domanda in sede federale.
Meritevoli di attenzione, inoltre, le considerazioni svolte dal Collegio in merito all’eccezione sollevata dalla difesa dell’Agente circa una mancanza di legittimazione attiva e conseguente improcedibilità; invero, secondo la difesa, la notizia dell’illecito è scaturita da un soggetto carente di interesse (in specie, il mandato sottoscritto è stato trasmesso alla Commissione dal padre della calciatrice). La norma di riferimento è l’art. 25, comma 1, del Regolamento Disciplinare Agenti Sportivi F.I.G.C. (rubricato “Avvio del Procedimento”), il quale statuisce: “La notizia di illecito può pervenire presso la Commissione Federale Agenti Sportivi tramite: a) esposto, denuncia o qualunque atto scritto da parte di chi abbia un interesse, purché redatto in forma scritta, …”. Tale locuzione — si legge nel C.U. — “deve intendersi riferita anche al caso in cui vengano sottoscritti mandati che contengono tutti gli elementi ritenuti dalla stessa norma necessari e sufficienti per l’identificazione completa della fattispecie, potendosi pertanto equiparare gli stessi ad un qualunque atto scritto costituente notizia di illecito”.
Per consultare il C.U. integrale CLICCA QUI.
Dott. Mario Piroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.
Tag: agente sportivo figc, registro agenti figc 2024, mandato figc 2024, mandato sportivo, regolamento disciplinare agenti sportivi, commissione federale agenti sportivi, commissione agenti figc, commissione agenti sportivi coni, responsabilità agente sportivo, mandato calciatore agente.
Comentários