La portata probatoria della confessione stragiudiziale nell’ordinamento sportivo
- Excellentia11
- 30 giu 2023
- Tempo di lettura: 2 min

Le Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello FIGC hanno affrontato — con la decisione n. 77/2022-2023 del 28 febbraio 2023 — il tema della portata probatoria della confessione stragiudiziale nell’ordinamento sportivo.
Omettendo il merito della vicenda processuale de qua — la quale aveva ad oggetto un caso di illecito sportivo —, il Collegio ha evidenziato che, come è noto, nell’ordinamento civilistico la confessione stragiudiziale fatta a terzi non costituisce prova piena o legale, ma è liberamente apprezzata dal giudice ai sensi dell’art. 2735, c.1, c.c.; analogamente, in ambito penale, tale confessione, pur non costituendo di per sé sola prova di colpevolezza, può essere assunta a fonte del libero convincimento del giudice, ovviamente valutandone la genuinità e la spontaneità in relazione al fatto.
La Corte prosegue — si legge nella decisione — “… nell’ambito processuale federale, ispirato in generale al pregnante criterio della libera valutazione delle prove da parte del giudice ex art. 57 CGS, tale confessione può costituire con evidenza un mezzo di prova particolarmente significativo, ove il complessivo corredo probatorio posto a base dell’atto di deferimento deponga nel senso della veridicità della dichiarazione rispetto al fatto contestato e corrobori dunque l’accusa in ordine alla perpetrazione dell’illecito”.
Tuttavia, sul punto, è bene effettuare due doverose precisazioni:
In ambito sportivo il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, “nel senso che è necessario e sufficiente acquisire — sulla base appunto di indizi gravi, precisi e concordanti — una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (cfr. per tutte CFA FIGC, Sez. I, n. 53/2022-2023)”;
Inoltre, va sottolineato che nella valutazione di una dichiarazione confessoria, il corredo probatorio della Procura deve essere complessivo e contestuale, non potendo il giudicante limitarsi a valutare in modo atomistico le singole risultanze dell’istruttoria.
Conclude il Collegio statuendo che “… i singoli accadimenti fattuali vanno valutati nel loro complesso e nel loro concreto susseguirsi: poiché un episodio o una condotta che singolarmente considerati potrebbero avere anche diversa spiegazione acquistano valenza diversa ove sostanzialmente concatenati e cospiranti, cioè inscritti in un contesto probatorio grave preciso e concordante con le obiettive risultanze della dichiarazione confessoria”.
Per consultare la decisione integrale CLICCA QUI.
Dott. Mario Piroli
© RIPRODUZIONE RISERVATA – in base alla legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, si autorizza l’uso dei contenuti a condizione di citare l’autore ed il sito come fonte.
Tag: illecito sportivo, illecito sportivo figc, illecito sportivo sanzioni, illecito sportivo e illecito penale, confessione giustizia sportiva, confessione stragiudiziale, confessione stragiudiziale valore, confessione stragiudiziale valore probatorio, responsabilità oggettiva figc, illecito sportivo esempio.
Comentarios