L'obbligatorietà della difesa tecnica nel giudizio innanzi alla Giustizia Sportiva
- Excellentia11
- 11 ott 2024
- Tempo di lettura: 2 min
Aggiornamento: 16 ott 2024

La Corte Federale d’Appello della FIGC - con decisione n. 24 del 5 settembre 2024 - è intervenuta in ordine alla c.d. difesa tecnica nei giudizi innanzi agli organi di Giustizia Sportiva.
La vicenda processuale trae origine da un reclamo avverso una decisione del Tribunale federale nazionale, sez. disciplinare, con cui era stata irrogata al reclamante la sanzione di 4 mesi di squalifica.
Il reclamo presentato - tuttavia - veniva sottoscritto personalmente dalla parte e non dal difensore, in violazione dell’art. 100, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS). Invero, l’appena citata norma precisa che “1. Il procedimento innanzi alla Corte federale di appello è instaurato: a) con reclamo della parte […] 2. Salva diversa disposizione dello Statuto, le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero di un difensore”.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza federale, nei procedimenti che si svolgono dinanzi alla Corte Federale d’Appello la parte necessita di una difesa tecnica, con la conseguenza - si legge nella decisione in commento - “che il procedimento avviato in assenza del difensore deve ritenersi inammissibile”. Anche nell’ipotesi in cui la procura conferita al difensore venga rilasciata a giudizio già instaurato (come accaduto nel caso de quo), a questa non può attribuirsi alcuna efficacia sanante ex tunc, non essendo in presenza di una irregolarità formale, ove troverebbe applicazione l’art. 49, comma 7, del CGS, bensì di un’inesistenza giuridica dell’atto stesso di reclamo nella sua rappresentazione documentale (Cfr. Corte Federale d'Appello, decisione n. 31/2023-2024).
Per le ragioni supra esposte, il reclamo veniva dichiarato inammissibile. D’altronde giova sottolineare come la sempre maggiore complessità e specificità che ha assunto nel corso del tempo il contenzioso sportivo e, conseguentemente, la necessità di dover rispettare precise norme di diritto processuale dettate dal CGS, richiedono una specifica competenza che non può essere richiesta ai singoli tesserati. Invero, proprio al fine di consentire una piena ed effettiva tutela in capo ai soggetti operanti nel settore sportivo, mediante l’utilizzo degli strumenti che l’ordinamento sportivo mette a loro disposizione, appare doverosa l’assistenza di un legale nei giudizi davanti agli organi di Giustizia Sportiva, fatti salvi i casi di una diversa espressa previsione normativa (Cfr. Collegio di Garanzia dello Sport CONI, decisione n. 24 del 16.3.2018).
In definitiva, dunque, in ragione dei principi generali o comuni del processo, fatti salvi i casi in cui è eccezionalmente ammessa la difesa in proprio, chiunque si rivolga alla Giustizia Sportiva ha l’obbligo di munirsi di un difensore abilitato: ciò è pienamente compatibile con la Costituzione, giacché la difesa tecnica costituisce un rafforzamento della tutela giurisdizionale e non già una sua menomazione.
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Dott. Mario Piroli
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