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Il nuovo Regolamento FIFA degli agenti di calciatori

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 19 dic 2022
  • Tempo di lettura: 7 min

A seguito del Consiglio FIFA, tenutosi a Doha il 16 dicembre 2022, è stato approvato il nuovo Regolamento FIFA degli agenti di calciatori (di cui è disponibile il download a fondo pagina). Il nuovo Regolamento — che entrerà integralmente in vigore dal 1 ottobre 2023 — ha lo scopo di introdurre “standard di servizio di base per gli agenti di calcio e i loro clienti, compreso un sistema di licenze obbligatorio, il divieto di rappresentanza multipla per evitare conflitti di interesse e l'introduzione di un tetto alle commissioni, il cui obiettivo è rafforzare la stabilità contrattuale, proteggere l'integrità del sistema di trasferimento e raggiungere una maggiore trasparenza finanziaria”. Le novità sulla materia, dunque, appaiono essere rilevanti e meritevoli di approfondimento.


Il Regolamento FIFA degli agenti di calciatori (d’ora in avanti Regolamento FIFA) si apre con l’indicazione di una serie di obiettivi e scopi, su tutti è opportuno richiamare la protezione della stabilità contrattuale, l’incentivare all’allenamento giovani calciatori, la protezione dei minori, nonché il mantenimento dell’integrità delle competizioni. Allo stesso modo, il Regolamento FIFA vuole garantire degli standard di professionalità ed etica in capo agli agenti di calciatori, limitare le situazioni di conflitto d’interessi e garantire, il più possibile, la trasparenza relativamente alle operazioni che vedono il coinvolgimento degli agenti di calciatori.


Il campo di applicazione del Regolamento FIFA è individuato dal comma 1, dell’art. 2, esso si applica:

  1. A tutti gli accordi di rappresentanza di dimensione internazionale;

  2. A qualsiasi condotta connessa ad un trasferimento internazionale o ad una transazione internazionale.

Il successivo comma 2 chiarisce ove un accordo di rappresentanza abbia una dimensione internazionale, ossia quando:

  1. Disciplina i servizi degli agenti di calciatori relativi a una transazione in relazione a un trasferimento internazionale (o il trasferimento di un allenatore a un club affiliato a un'associazione membro diversa da quella del loro precedente datore di lavoro o a un'altra associazione membro rispetto a quella del loro precedente datore di lavoro);

  2. Disciplina i servizi degli agenti di calciatori relativi a più di una transazione, una delle quali è collegata a un trasferimento internazionale (o a un trasferimento di un allenatore in un club affiliato a un'associazione membro diversa da quella del loro precedente datore di lavoro o di un altro membro associazione diversa da quella del loro precedente datore di lavoro).

Ove non sussista quanto appena esposto — e dunque non sussista una dimensione internazionale —, troveranno applicazione le normative nazionali sugli agenti di calciatori. A tal proposito, le Federazioni Sportive Nazionali — così come previsto dall’art. 3 del Regolamento FIFA — sprovviste di un proprio Regolamento degli agenti di calciatori, saranno tenute ad elaborarlo nonché ad incorporare nello stesso gli artt. 11 e 21 del Regolamento FIFA, assieme al prevedere riferimenti a qualsiasi elemento obbligatorio del diritto nazionale, all’attribuire competenza ad un organo nazionale per la definizione di eventuali controversie e ad attribuire competenza ad un organo nazionale per l'adozione di provvedimenti disciplinari.


Orbene, passiamo ora a vedere le modalità con cui si può conseguire la licenza FIFA di agente di calciatori. Tale aspetto rappresenta certamente una delle novità di maggior rilievo del nuovo Regolamento FIFA; è bene, infatti, sottolineare come — a seguito della c.d. deregulation del 2015 — non era più necessario il superamento di alcun esame abilitativo e pertanto di alcuna licenza per poter svolgere la professione di agenti di calciatori. Ciò quantomeno nella maggior parte dei paesi, ad esclusione della Francia e dell’Italia, i quali si sono dotati, già da diversi anni, di un proprio sistema di rilascio delle licenze per lo svolgimento della professione di agente di calciatori. Fatta tale breve, ma doverosa, premessa, l’art. 4 del Regolamento FIFA dispone che una persona fisica per diventare un agente di calciatori deve:

  1. Presentare una domanda di applicazione tramite la piattaforma telematica predisposta dalla FIFA. Mediante tale domanda, inoltre, la persona fisica — a seguito dell’eventuale rilascio della licenza — si impegna a rispettare il Regolamento FIFA, nonché lo Statuto FIFA, il Codice Etico FIFA e il c.d. RSTP (Regulations on the Status and Transfer of Players);

  2. Essere in possesso dei requisiti di ammissibilità al momento della presentazione della domanda, nonché a seguito del rilascio della licenza. Tali requisiti vengono elencati all’art. 5 del Regolamento FIFA (a cui si rimanda per una integrale lettura), a titolo esemplificativo la persona fisica non deve aver inserito false dichiarazioni nella domanda di applicazione, non deve essere stata condannata per reati quali evasione fiscale, bancarotta, frode, criminalità organizzata, ecc, non deve mai esser stata squalificata con una sospensione di 2 anni o più da un organo di giustizia sportiva;

  3. Superare l’esame di abilitazione. Se la domanda viene ritenuta ammissibile, la persona fisica sarà tenuta a sostenere un esame di abilitazione presso la Federazione Sportiva Nazionale indicata nella domanda. L’esame si articolerà in domande a risposta multipla, al fine di verificare le competenze del candidato;

  4. A seguito del superamento dell’esame di abilitazione, pagare una tassa annuale alla FIFA.

In maniera speculare, viene permesso all’agente di calciatori abilitato di richiedere una sospensione temporanea della sua licenza — la quale non ha una scadenza e non è in alcun modo trasferibile — oppure definitiva.


Il comma 3 dell’art. 11 prevede la possibilità di svolgere la professione di agente di calciatori in forma societaria. Tuttavia — forse con una disposizione ancor più stringente rispetto a quanto previsto dal Regolamento CONI degli agenti sportivi — i dipendenti della società che non hanno conseguito la licenza di agente, non possono svolgere alcun servizio correlato alla professione di agente di calciatori (quale ad es. l’approcciare un potenziale cliente per stipulare un accordo di rappresentanza).


L’art. 12 del Regolamento FIFA — rubricato “Representation” — disciplina il contenuto dell’accordo di rappresentanza tra agente e cliente. Tale accordo, affinché sia ritenuto valido, deve essere depositato, in un termine di 14 giorni, presso la piattaforma tenuta dalla FIFA e contenere i seguenti requisiti minimi:

  1. Indicazione delle parti;

  2. Indicare la durata, la quale è di un massimo di 2 anni per gli accordi stipulati tra agenti e calciatori/allenatori, mentre gli accordi tra agenti e club non hanno alcun termine massimo;

  3. L’ammontare del compenso dell’agente;

  4. La natura del servizio che l’agente deve svolgere;

  5. La sottoscrizione delle parti.

E’ bene specificare come il comma 8 vieti la doppia rappresentanza, ad esclusione del caso in cui vi sia espresso consenso scritto delle parti coinvolte (club e calciatore/allenatore). Eventuali clausole nell’accordo che penalizzano o limitano la capacità di un calciatore/allenatore di negoziare e concludere in maniera autonoma un contrato di lavoro senza il coinvolgimento di un agente sono da ritenersi nulle. Da ultimo, relativamente all’accordo di rappresentanza, occorre richiamare il comma 14, il quale sancisce che se una parte risolve l’accordo unilateralmente senza giusta causa, sarà tenuta al risarcimento dell’eventuale danno arrecato.


Per quanto concerne i calciatori di minore età, l’agente abilitato — a condizione che abbia seguito l’apposito corso FIFA per la rappresentanza dei minore — potrà approcciare e stipulare un accordo di rappresentanza con un calciatore di minore età non prima di 6 mesi che il minore raggiunga l’età in cui può firmare il suo primo contratto da professionista, in conformità con quanto previsto dalla legge applicabile nel paese in cui il minore verrà impiegato. L’approccio dovrà comunque essere acconsentito per iscritto da parte del tutore legale del minore, il quale, affinché l’accordo di rappresentanza sia valido, dovrà sottoscriverlo assieme al minore.


Veniamo ora ad uno degli aspetti più articolati del nuovo Regolamento FIFA: i compensi degli agenti. L’art. 14 contiene una serie di principi generali, tra questi viene statuito, al comma 2, che il pagamento del compenso dell’agente deve essere effettuato esclusivamente dal cliente, quest’ultimo non potrà, infatti, autorizzare una terza parte ad effettuare il pagamento. Viene però prevista una eccezione a tale principio generale, ossia il caso in cui l’agente rappresenti un calciatore/allenatore e il compenso annuo del calciatore/allenatore sia inferiore a 200.000 dollari, non considerando alcun bonus. In tal caso, il club potrà effettuare il pagamento del compenso dell’agente, a patto che il quantum non sia superiore a quanto previsto nell’accordo di rappresentanza stipulato tra agente e calciatore/allenatore. In aggiunta, tutti i pagamenti devono essere effettuati tramite la FIFA Clearing House. Per quanto riguarda il calcolo del compenso dell’agente, l’art. 15, comma 1, del Regolamento FIFA, stabilisce che:

  1. Quando l’agente rappresenta un calciatore/allenatore o un club, il compenso deve essere calcolato sull’ingaggio del calciatore/allenatore;

  2. Quando l’agente rappresenta un club, il compenso deve calcolarsi sul quantum della transazione.

Il successivo comma 2 introduce un tetto ai compensi degli agenti. Vedasi la tabella sotto riportata.


Relativamente alle possibili controversie, la giurisdizione sugli accordi di rappresentanza avente dimensione internazionale e sui trasferimenti internazionali — fermo restando il diritto di un agente di calciatori e di un cliente di adire un tribunale ordinario — è affidata all’Agents Chamber presso il FIFA Football Tribunal.


Ultimo aspetto da sottolineare è contenuto all’interno dell’art. 24, titolato “Recognition of national law licensing system”; tale norma va, in sostanza, a far salvi i sistemi nazionali per il rilascio di licenze ai fini dello svolgimento della professione di agenti di calciatori. Ciò a condizione che vi siano dei requisiti di ammissibilità ed il superamento di un esame di abilitazione.


Concludendo, il nuovo Regolamento FIFA, almeno allo stato attuale, sembra esser stato accolto con entusiasmo da una parte degli operatori del settore, mentre dall’altro lato, altra parte, sembra averlo accolto con grande scetticismo (vedasi l’EFAA “European Football Agents Association”, la quale ha reso noto di esser pronta ad intentare un’azione legale presso i tribunali olandesi). Certo è che l’impatto del nuovo Regolamento FIFA sulla professione di agente di calciatori non sarà indifferente.


Per scaricare il nuovo Regolamento FIFA degli agenti di calciatori CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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