Tra errore tecnico ed errore di valutazione: il Collegio di Garanzia dello Sport fa chiarezza
- Excellentia11
- 17 dic 2024
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Il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI — con decisione n. 56/2024 — è intervenuto sulla corretta interpretazione dell’art. 10, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS) della FIGC in materia di errore tecnico arbitrale.
La suddetta norma dispone quanto segue: “Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono:
a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara;
c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare;
d) quando ricorrono circostanze di carattere eccezionale, annullare la gara e disporne la ripetizione ovvero la effettuazione”.
Nella vicenda processuale in esame, il Collegio, nell’accogliere il ricorso presentato da una società calcistica dilettantistica, ha evidenziato l’errata applicazione dell’art. 10, comma 5, del CGS FIGC, in quanto la valutazione della Regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio, la quale, a chiare lettere, stabilisce che “Un calcio di punizione indiretto è assegnato se un portiere, all’interno della propria area di rigore, commette una delle infrazioni seguenti: (…) • controlla il pallone con le mani / braccia per più di sei secondi prima di spossessarsene”, è effettuabile con criteri esclusivamente tecnici. Contrariamente, il giudice d’appello aveva qualificato tale fattispecie come un errore di valutazione piuttosto che come errore tecnico.
Peraltro, nel caso de quo, “è, infatti, pacifico che il referto di gara riporta annotazione di un’ammonizione rivolta al calciatore Matteo Palazzo (come noto, estremo difensore dell’odierna controinteressata) al 44esimo minuto del II tempo regolamentare, che l’arbitro, sentito dal Giudice Sportivo di I istanza, ha ammesso di avere ammonito tale giocatore, ma di avere momentaneamente dimenticato di concedere il calcio di punizione indiretto e finanche che il supplemento di referto acquisito nel corso del giudizio d’appello depone inequivocabilmente per il mero errore tecnico”. Invero, l’errore tecnico dell’arbitro si caratterizza proprio per una mancata applicazione di quanto previsto del Regolamento del Giuoco, che ha inciso sulla regolarità della gara.
Il Collegio — conclude — osservando che “L’errore (soggettivo) di valutazione avrebbe, in ogni caso, potuto ritenersi integrato solo nella diversa ipotesi, in cui l’arbitro non avesse assolutamente colto il decorso del tempo minimo di controllo del pallone da parte del portiere dell’odierna controinteressata, stabilito dalla Regola per ritenere integrata la relativa fattispecie”.
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Dott. Mario Piroli
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