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Ammissibile la domanda giudiziale dell’Agente sportivo domiciliato disgiunta da quella del suo domiciliatario

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    Excellentia11
  • 11 nov 2024
  • Tempo di lettura: 2 min

Il Collegio di Garanzia dello Sport in funzione di arbitrato irrituale ex art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti sportivi, con lodo n. 7 pubblicato il 5 novembre 2024, ha chiarito che l’Agente sportivo domiciliato è dotato di legittimazione processuale attiva e che, pertanto, deve ritenersi ammissibile la sua domanda giudiziale finalizzata al soddisfacimento di un credito maturato in forza del mandato sportivo eseguito, anche se disgiunta dall’Agente sportivo presso cui si è domiciliato.


Giova rammentare, in estrema sintesi, che l’Agente sportivo domiciliato è — ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. f) del Regolamento FIGC degli Agenti sportivi — “il soggetto residente da almeno un anno in uno Stato diverso dall’Italia ed abilitato da almeno un anno ad operare quale agente sportivo dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla Fédération Internationale de Football Association (FIFA), nel cui Registro risulti regolarmente iscritto, avendo ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell’ultimo anno”. Tale soggetto, avvalendosi dell’istituto della domiciliazione di cui all’art. 22 del supra citato Regolamento, può — dopo aver stipulato e depositato presso la Commissione Federale Agenti sportivi un accordo di collaborazione professionale con l’Agente sportivo domiciliatario — esercitare la professione di Agente sportivo in Italiacongiuntamente al domiciliatario nell’ambito del mandato sportivo stipulato con il cliente, fermo restando che il domiciliatario è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell’Agente sportivo domiciliato.


Ciò premesso, secondo il Collegio, fintanto che l’accordo di collaborazione professionale fra Agente sportivo domiciliatario e domiciliato risulti in essere, quest’ultimo è dotato di legittimazione processuale attiva e può, di conseguenza, agire per ottenere (la liquidazione e) il pagamento delle proprie spettanze


Il Collegio osserva, inoltre, che “se è pur vero che, dopo il primo contratto (c.d. normativo) tra le parti del rapporto di domiciliazione, non risulta sottoscritto alcun ‘ulteriore e specifico accordo di domiciliazione, in riferimento alla singola negoziazione, trattativa, da depositare in uno al mandato e/o incarico ricevuto, nell’espletamento della propria attività di agente sportivo da esercitarsi in Italia’, da un lato, che – nonostante il termine “sottoscrivere”, utilizzato dalle parti del contratto di domiciliazione nel prefato contratto normativo, o generale – il principio di libertà delle forme negoziali induce a non ritenere che sia stato imposto l’obbligo contrattuale della forma scritta ad substantiam di tali pattuizioni per ogni successivo affare del domiciliato; nonché, dall’altro lato, che la vigenza di un rituale rapporto di domiciliazione […] porta a escludere che anche l’eventuale irritualità delle pattuizioni tra i soggetti di detto rapporto si atteggi – quasi fosse un contratto a favore del terzo – a causa estintiva della legittimazione a operare del procuratore domiciliato, con i connessi effetti in punto di non spettanza del compenso per l’attività da costui effettivamente svolta”.


Per consultare il lodo integrale CLICCA QUI.


Dott. Mario Piroli


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