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L’Agente sportivo per il calciatore dilettante

  • Immagine del redattore: Excellentia11
    Excellentia11
  • 11 dic 2024
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 12 dic 2024

L’Agente sportivo è una figura professionale spesso associata esclusivamente all’ambito del calcio professionistico. Il quadro normativo di riferimento, tuttavia, consente ad un Agente sportivo di operare anche nel dilettantismo e — in maniera speculare — consente ad un calciatore (o ad un allenatore) dilettante di usufruire dei servizi forniti da un Agente.


Le dinamiche del calcio dilettantistico sono, ovviamente, differenti rispetto a quelle del professionismo ma, affidarsi ad un Agente sportivo rappresenta, in ogni caso, il primo step per conoscere e tutelare i propri diritti, nonché per un sano sviluppo di carriera. Contattaci subito se sei interessato ad approfondire il tema.

Fatta tale premessa, occorre anzitutto fornire una definizione dell’Agente sportivo; questo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 2 del Regolamento FIGC Agenti sportivi, è il soggetto abilitato che in forza di un incarico redatto in forma scritta mette in relazione due o più parti ai fini:

  • della conclusione, del rinnovo o della risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica di calciatori tesserati presso la FIGC;

  • del trasferimento delle prestazioni sportive di calciatori professionisti presso altre società sportive;

  • del tesseramento di calciatori professionisti presso società sportive affiliate alla FIGC.


Va precisato, infatti, che la professione di Agente sportivo può essere esercitata esclusivamente da soggetti in possesso del titolo abilitativo e regolarmente iscritti presso il Registro Nazionale. Per il calciatore avvalersi di un soggetto non abilitato può costituire una violazione disciplinare e la conseguente segnalazione alla Procura federale, in quanto è, ai sensi del comma 2 dell’art. 17 del citato Regolamento, “dovere del calciatore verificare, nell’area pubblica del Registro Nazionale, che l’agente sportivo sia regolarmente iscritto prima di conferirgli il relativo incarico”.


Come detto, l’Agente esercita i propri servizi in forza di un incarico redatto in forma scritta, definito comunemente come “contratto di mandato sportivo”. Trattasi del contratto di rappresentanza stipulato tra un Agente sportivo ed il suo assistito, il quale deve essere redatto esclusivamente su i modelli tipo annualmente predisposti dalla FIGC e deve rispettare una serie di requisiti minimi indicati dall’art. 21 del Regolamento in commento.


Il calciatore non professionista (rectius, dilettante) può stipulare il suddetto contratto con un Agente sportivo, con alcune limitazioni previste dal comma 13 dell’art. 21 del Regolamento citato. In particolare, il mandato sottoscritto tra un calciatore non professionista e un agente sportivo cessa automaticamente nei seguenti casi:

  • qualora entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato, il calciatore non acquisisca lo status di professionista;

  • qualora il calciatore perda lo status di professionista e non lo riacquisisca entro gli otto mesi successivi alla sottoscrizione del mandato.


Da quanto asserito si può desumere che un calciatore dilettante possa avvalersi dei servizi di un Agente sportivo solo nel caso in cui debba trasferirsi in una società sportiva professionistica. Va, inoltre, considerato quanto disposto dal successivo comma 14: “In caso di retrocessione della società di appartenenza del calciatore dalla categoria professionistica a quella dilettantistica, fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 13, nessun corrispettivo è dovuto all’agente sportivo relativamente alle annualità contrattuali successive alla retrocessione”.


Quanto previsto dalla normativa federale italiana trova conferma anche nella normativa internazionale FIFA. Invero, il FIFA Football Agent Regulations (FFAR) non prevede espressamente la possibilità per l’Agente sportivo di assistere un calciatore dilettante ma, allo stesso modo, non la vieta. Ciò trova piena conferma nelle FAQs pubblicate dalla FIFA; si veda, in particolare la FAQs n. 4.7 che, nel rispondere alla domanda “Può un Agente rappresentare calciatori e allenatori dilettanti?”, afferma: “Sì. Un Agente di calcio può rappresentare calciatori e/o allenatori dilettanti. Tuttavia, dato che tali soggetti non ricevono retribuzione, l’Agente non può percepire alcuna commissione per i servizi forniti a tali soggetti”.


Il quadro normativo si completa con il decreto legislativo n. 37 del 28/02/2021 che — seppur deve ancora essere attuato ed integrato da apposito d.P.C.M. — apre espressamente le porte del dilettantismo agli Agenti sportivi. In tal senso, il decreto introduce una nuova definizione di “Agente sportivo”: “il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Internazionale Olimpico, siano essi lavoratori sportivi o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”. Tale definizione, menzionando espressamente le “Associazioni Sportive”, enti costituibili esclusivamente nello sport dilettantistico, offre la possibilità agli Agenti sportivi di assistere anche tali enti nell’ambito del dilettantismo.


Dott. Mario Piroli


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